Autore Topic: [TRACCIA]  Traccia n. 1 - Inter Vivos 1 - Lezione del 17 settembre 2025  (Letto 4711 volte)

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Offline Raffaele Viggiani

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[TRACCIA] Traccia n. 1 - Inter Vivos 1 - Lezione del 17 settembre 2025
« il: 05 Settembre 2025, 16:27:13 »
Il prossimo concorso notarile dovrebbe tenersi in primavera 2026 🏋🏻‍♀️

Per ogni informazione sul Corso Casistico annuale 2025-2026, cliccate qui.

Nel Casistico annuale, inoltre, sono comprese (e si terranno da febbraio 2026 in avanti):
- una lezione di analisi dei verbali di correzione del precedente concorso;
- una lezione di aggiornamento specifico pre-concorso sui commissari che verranno nominati;
- 12 lezioni di approfondimento su tematiche concorsuali.



Solo per questa settimana, la traccia può essere letta e scaricata anche dai non iscritti alla scuola.

Coloro che sono già iscritti alla scuola sono pregati di scaricare la traccia cliccando qui.

La consegna del proprio elaborato andrà effettuata entro le ore 12.00 di domenica 14 settembre 2025, secondo le indicazioni contenute nel forum e accessibili agli iscritti alla scuola.

La traccia è presentata in 3 versioni di difficoltà: avanzata, intermedia e iniziale.
Chi redige l'intermedia deve omettere le parti in rosso.
Chi redige l'iniziale deve omettere le parti in rosso e in blu.

Regola:
- chi è iscritto o ha intenzione di iscriversi al Corso Casistico avanzato, deve redigere la versione avanzata;
- chi è iscritto o ha intenzione di iscriversi al Corso Casistico intermedio, deve redigere la versione intermedia;
- chi è iscritto o ha intenzione di iscriversi al Corso Casistico iniziale, deve redigere la versione iniziale.


La possibilità di inviare tracce di livello superiore, rispetto al livello di Corso a cui si è iscritti, dovrà essere preventivamente concordata personalmente con me.

L'obiettivo è duplice:
- evitare che si alzi l'asticella troppo presto, così rischiando di farsi male e avere contraccolpi psicologici;
- e, quindi, accompagnare la crescita personale di ciascuno di voi, di modo che ogni passo successivo venga compiuto nel momento e nel modo giusto.




Vi ricordo che il Corso Casistico annuale 2025-2026 è composto da 28 casi settimanali, da tre simulazione di 3 giorni (3-4-5 novembre 2025, 18-19-20 febbraio 2026 e 13-14-15 aprile 2026), nonché da tanti altri aspetti che vi invito a leggere cliccando qui.

Nel Casistico annuale, inoltre, sono comprese (e si terranno da febbraio 2026 in avanti):
- una lezione di analisi dei verbali di correzione del precedente concorso;
- una lezione di aggiornamento specifico pre-concorso sui commissari che verranno nominati;
- 12 lezioni di approfondimento su tematiche concorsuali.



La traccia è disponibile sia in formato testuale che in allegato pdf (che trovate in fondo a questo messaggio).



La lezione di correzione di questa traccia si terrà mercoledì 17 settembre 2025.

L'elaborato può essere consegnato solo da coloro che risultano iscritti alla scuola.

Vi ricordo, inoltre, che ogni traccia settimanale - oltre ad essere svolta a casa - può redigersi anche in modalità "simulazione settimanale collaborativa" (quindi, riunendosi e svolgendo la traccia insieme ai propri compagni di studio), ogni lunedì o venerdì presso le aule della scuola, dalle ore 10 alle ore 18.



     Livello Avanzato

     La “Alfa S.p.A.”, con sede in Roma, in via Nazionale 1, è titolare di un bell’edificio degli anni ’50, sottoposto al vincolo storico-artistico, recentemente ristrutturato ai sensi di legge e definitivamente ultimato, suddiviso in 6 piani, con 2 appartamenti per ogni piano, più un posto auto interrato a servizio di ciascun appartamento.
     Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla vendita della prima unità immobiliare e del rispettivo posto auto per il prezzo complessivo di euro 800.000 e ha incaricato il vice presidente Micuzzo, in quanto il presidente è impegnato in altre attività professionali, nonostante vi sia già un amministratore delegato per compere le vendite immobiliari.
     Turillo, muto e coniugato in comunione legale con Turilla, ha deciso di procedere all’acquisto dell’unità immobiliare, sita al terzo piano, interno 5, e del relativo posto auto. Si è rivolto a Romolo Romani, suo notaio di fiducia, e gli ha precisato di voler acquistare i beni a titolo personale, adoperando a tal fine sia denaro che possedeva da prima del matrimonio sia quanto a euro 100.000 denaro derivante dalla vendita, fatta una settimana addietro, di un bilocale che aveva ricevuto per successione dal padre Turillone. Sul punto chiede al notaio, ove possibile, di versare la parte relativa ai 100.000 euro solo quando sarà certo che non sia stata esercitata la prelazione oppure, se del caso, si affida ai consigli del medesimo notaio al fine di realizzare pienamente la sua volontà ed esser tutelato.
     Turillo vorrebbe riservare per sé l’usufrutto vitalizio dei beni, regalando la nuda proprietà al figlio minorenne Turillino, di anni sedici, volendo anche essere sicuro che nessuno possa agire in restituzione rispetto a detta operazione.
     Trattandosi della prima vendita dell’edificio in questione, la società alienante chiede al notaio, come da prassi, di allegare all’atto il regolamento condominiale predisposto dal legale della società, così che venga accettato dall’acquirente, precisandosi che al suo interno vi sarebbero le seguenti clausole, da riportare in atto, sulla cui ammissibilità ci si rimette concordemente al giudizio del notaio:
     – divieto per ogni condomino di possedere cani;
     – divieto per l’appartamento in oggetto di essere utilizzato per l’attività di affittacamere o di bed and breakfast;
     – esonero per la società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, dal pagamento dei contributi condominiali;
     – riserva a favore della società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, del potere di nominare l’amministratore del condominio;
     – conferimento alla società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, del potere di modificare o integrare detto regolamento.
     Si consideri, inoltre:
     – che Micuzzo, manager di lungo corso, è impossibilito a sottoscrivere;
     – che Turilla ha conferito questa mattina procura presso lo studio del notaio Eugenio Stucchi di Torino e che il notaio si è messo in contatto con il collega Romolo Romani per compiere quanto necessario;
     – che si vorrebbe prevedere che i contributi delle unità in questione vengano versati solo dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma alla via Aurelia n. 619, riceva quanto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica: 1) della vendita dei beni culturali, 2) della differenza tra regolamento di condominio assembleare e contrattuale, nonché dei limiti posti nella prassi al potere regolamentare dell’assemblea e dei singoli condomini, 3) del c.d. mandato “in bianco” e, infine, 4) della possibilità di utilizzare denaro “personale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 179, primo comma, lett. f) c.c.



     Livello Intermedio
     (in rosso le parti da non considerare se intendete svolgere la versione "intermedia")

     La “Alfa S.p.A.”, con sede in Roma, in via Nazionale 1, è titolare di un bell’edificio degli anni ’50, sottoposto al vincolo storico-artistico, recentemente ristrutturato ai sensi di legge e definitivamente ultimato, suddiviso in 6 piani, con 2 appartamenti per ogni piano, più un posto auto interrato a servizio di ciascun appartamento.
     Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla vendita della prima unità immobiliare e del rispettivo posto auto per il prezzo complessivo di euro 800.000 e ha incaricato il vice presidente Micuzzo, in quanto il presidente è impegnato in altre attività professionali, nonostante vi sia già un amministratore delegato per compere le vendite immobiliari.
     Turillo, muto e coniugato in comunione legale con Turilla, ha deciso di procedere all’acquisto dell’unità immobiliare, sita al terzo piano, interno 5, e del relativo posto auto. Si è rivolto a Romolo Romani, suo notaio di fiducia, e gli ha precisato di voler acquistare i beni a titolo personale, adoperando a tal fine sia denaro che possedeva da prima del matrimonio sia quanto a euro 100.000 denaro derivante dalla vendita, fatta una settimana addietro, di un bilocale che aveva ricevuto per successione dal padre Turillone. Sul punto chiede al notaio, ove possibile, di versare la parte relativa ai 100.000 euro solo quando sarà certo che non sia stata esercitata la prelazione oppure, se del caso, si affida ai consigli del medesimo notaio al fine di realizzare pienamente la sua volontà ed esser tutelato.
     Turillo vorrebbe riservare per sé l’usufrutto vitalizio dei beni, regalando la nuda proprietà al figlio minorenne Turillino, di anni sedici, volendo anche essere sicuro che nessuno possa agire in restituzione rispetto a detta operazione.
     Trattandosi della prima vendita dell’edificio in questione, la società alienante chiede al notaio, come da prassi, di allegare all’atto il regolamento condominiale predisposto dal legale della società, così che venga accettato dall’acquirente, precisandosi che al suo interno vi sarebbero le seguenti clausole, da riportare in atto, sulla cui ammissibilità ci si rimette concordemente al giudizio del notaio:
     – divieto per ogni condomino di possedere cani;
     – divieto per l’appartamento in oggetto di essere utilizzato per l’attività di affittacamere o di bed and breakfast;
     – esonero per la società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, dal pagamento dei contributi condominiali;
     – riserva a favore della società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, del potere di nominare l’amministratore del condominio;
     – conferimento alla società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, del potere di modificare o integrare detto regolamento.
     Si consideri, inoltre:
     – che Micuzzo, manager di lungo corso, è impossibilito a sottoscrivere;
     – che Turilla ha conferito questa mattina procura presso lo studio del notaio Eugenio Stucchi di Torino e che il notaio si è messo in contatto con il collega Romolo Romani per compiere quanto necessario;
     – che si vorrebbe prevedere che i contributi delle unità in questione vengano versati solo dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma alla via Aurelia n. 619, riceva quanto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica: 1) della vendita dei beni culturali, 2) della differenza tra regolamento di condominio assembleare e contrattuale, nonché dei limiti posti nella prassi al potere regolamentare dell’assemblea e dei singoli condomini, 3) del c.d. mandato “in bianco” e, infine, 4) della possibilità di utilizzare denaro “personale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 179, primo comma, lett. f) c.c.



     Livello Intermedio
     (qui di seguito la traccia nella versione Intermedia, senza le parti in rosso)

     La “Alfa S.p.A.”, con sede in Roma, in via Nazionale 1, è titolare di un bell’edificio degli anni ’50, sottoposto al vincolo storico-artistico, recentemente ristrutturato ai sensi di legge e definitivamente ultimato, suddiviso in 6 piani, con 2 appartamenti per ogni piano, più un posto auto interrato a servizio di ciascun appartamento.
     Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla vendita della prima unità immobiliare e del rispettivo posto auto per il prezzo complessivo di euro 800.000 e ha incaricato il vice presidente Micuzzo, in quanto il presidente è impegnato in altre attività professionali.
     Turillo, muto e coniugato in comunione legale con Turilla, ha deciso di procedere all’acquisto dell’unità immobiliare, sita al terzo piano, interno 5, e del relativo posto auto. Si è rivolto a Romolo Romani, suo notaio di fiducia, e gli ha precisato di voler acquistare i beni a titolo personale, adoperando a tal fine sia denaro che possedeva da prima del matrimonio sia quanto a euro 100.000 denaro derivante dalla vendita, fatta una settimana addietro, di un bilocale che aveva ricevuto per successione dal padre Turillone.
     Trattandosi della prima vendita dell’edificio in questione, la società alienante chiede al notaio, come da prassi, di allegare all’atto il regolamento condominiale predisposto dal legale della società, così che venga accettato dall’acquirente, precisandosi che al suo interno vi sarebbero le seguenti clausole, da riportare in atto, sulla cui ammissibilità ci si rimette concordemente al giudizio del notaio:
     – divieto per ogni condomino di possedere cani;
     – divieto per l’appartamento in oggetto di essere utilizzato per l’attività di affittacamere o di bed and breakfast;
     – conferimento alla società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, del potere di modificare o integrare detto regolamento.
     Si consideri, inoltre:
     – che Micuzzo, manager di lungo corso, è impossibilito a sottoscrivere;
     – che Turilla ha conferito questa mattina procura presso lo studio del notaio Eugenio Stucchi di Torino e che il notaio si è messo in contatto con il collega Romolo Romani per compiere quanto necessario.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma alla via Aurelia n. 619, riceva quanto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica: 1) della vendita dei beni culturali, 2) della differenza tra regolamento di condominio assembleare e contrattuale e, infine, 3) della possibilità di utilizzare denaro “personale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 179, primo comma, lett. f) c.c.



     Livello Iniziale
     (in rosso e in blu le parti da non considerare se intendete svolgere la versione "iniziale")

     La “Alfa S.p.A.”, con sede in Roma, in via Nazionale 1, è titolare di un bell’edificio degli anni ’50, sottoposto al vincolo storico-artistico, recentemente ristrutturato ai sensi di legge e definitivamente ultimato, suddiviso in 6 piani, con 2 appartamenti per ogni piano, più un posto auto interrato a servizio di ciascun appartamento.
     Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla vendita della prima unità immobiliare e del rispettivo posto auto per il prezzo complessivo di euro 800.000 e ha incaricato il vice presidente Micuzzo, in quanto il presidente è impegnato in altre attività professionali, nonostante vi sia già un amministratore delegato per compere le vendite immobiliari.
     Turillo, muto e coniugato in comunione legale con Turilla, ha deciso di procedere all’acquisto dell’unità immobiliare, sita al terzo piano, interno 5, e del relativo posto auto. Si è rivolto a Romolo Romani, suo notaio di fiducia, e gli ha precisato di voler acquistare i beni a titolo personale, adoperando a tal fine sia denaro che possedeva da prima del matrimonio sia quanto a euro 100.000 denaro derivante dalla vendita, fatta una settimana addietro, di un bilocale che aveva ricevuto per successione dal padre Turillone. Sul punto chiede al notaio, ove possibile, di versare la parte relativa ai 100.000 euro solo quando sarà certo che non sia stata esercitata la prelazione oppure, se del caso, si affida ai consigli del medesimo notaio al fine di realizzare pienamente la sua volontà ed esser tutelato.
     Turillo vorrebbe riservare per sé l’usufrutto vitalizio dei beni, regalando la nuda proprietà al figlio minorenne Turillino, di anni sedici, volendo anche essere sicuro che nessuno possa agire in restituzione rispetto a detta operazione.
     Trattandosi della prima vendita dell’edificio in questione, la società alienante chiede al notaio, come da prassi, di allegare all’atto il regolamento condominiale predisposto dal legale della società, così che venga accettato dall’acquirente, precisandosi che al suo interno vi sarebbero le seguenti clausole, da riportare in atto, sulla cui ammissibilità ci si rimette concordemente al giudizio del notaio:
     – divieto per ogni condomino di possedere cani;
     – divieto per l’appartamento in oggetto di essere utilizzato per l’attività di affittacamere o di bed and breakfast;
     – esonero per la società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, dal pagamento dei contributi condominiali;
     – riserva a favore della società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, del potere di nominare l’amministratore del condominio;
     – conferimento alla società, fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare, del potere di modificare o integrare detto regolamento.
     Si consideri, inoltre:
     – che Micuzzo, manager di lungo corso, è impossibilito a sottoscrivere;
     – che Turilla ha conferito questa mattina procura presso lo studio del notaio Eugenio Stucchi di Torino e che il notaio si è messo in contatto con il collega Romolo Romani per compiere quanto necessario;
     – che si vorrebbe prevedere che i contributi delle unità in questione vengano versati solo dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma alla via Aurelia n. 619, riceva quanto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica: 1) della vendita dei beni culturali, 2) della differenza tra regolamento di condominio assembleare e contrattuale, nonché dei limiti posti nella prassi al potere regolamentare dell’assemblea e dei singoli condomini, 3) del c.d. mandato “in bianco” e, infine, 4) della possibilità di utilizzare denaro “personale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 179, primo comma, lett. f) c.c.



     Livello Iniziale
     (qui di seguito la traccia nella versione Iniziale, senza le parti in rosso e blu)

     La “Alfa S.p.A.”, con sede in Roma, in via Nazionale 1, è titolare di un bell’edificio degli anni ’50, sottoposto al vincolo storico-artistico, recentemente ristrutturato ai sensi di legge e definitivamente ultimato, suddiviso in 6 piani, con 2 appartamenti per ogni piano, più un posto auto interrato a servizio di ciascun appartamento.
     Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla vendita della prima unità immobiliare e del rispettivo posto auto per il prezzo complessivo di euro 800.000 e ha incaricato il vice presidente Micuzzo.
     Turillo, coniugato in comunione legale con Turilla, ha deciso di procedere all’acquisto dell’unità immobiliare, sita al terzo piano, interno 5, e del relativo posto auto. Si è rivolto a Romolo Romani, suo notaio di fiducia, e gli ha precisato di voler acquistare i beni a titolo personale, adoperando a tal fine denaro che possedeva da prima del matrimonio.
     Trattandosi della prima vendita dell’edificio in questione, la società alienante chiede al notaio, come da prassi, di allegare all’atto il regolamento condominiale predisposto dal legale della società, così che venga accettato dall’acquirente, precisandosi che al suo interno vi sarebbero le seguenti clausole, da riportare in atto, sulla cui ammissibilità ci si rimette concordemente al giudizio del notaio:
     – divieto per ogni condomino di possedere cani;
     – divieto per l’appartamento in oggetto di essere utilizzato per l’attività di affittacamere o di bed and breakfast.
     Si consideri, inoltre:
     – che Micuzzo, manager di lungo corso, è impossibilito a sottoscrivere;
     – che Turilla ha conferito questa mattina procura presso lo studio del notaio Eugenio Stucchi di Torino e che il notaio si è messo in contatto con il collega Romolo Romani per compiere quanto necessario.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma alla via Aurelia n. 619, riceva quanto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica: 1) della vendita dei beni culturali e, infine, 2) della possibilità di utilizzare denaro “personale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 179, primo comma, lett. f) c.c.



Qui sotto trovate le tracce in formato pdf.

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