Questa traccia fa parte del modulo svolto da maggio a luglio 2010.
E' liberamente scaricabile, anche dai non iscritti alla scuola. Inoltre, in fondo, trovate anche il materiale di approfondimento selezionato per questo caso, nonché il tema scelto della settimana, interamente corretto, completo di atto, motivazione e parte teorica.
Ecco la traccia sia in formato testuale che in allegato pdf (che trovate in fondo a questo messaggio).
La lezione corrispondente si terrà giovedì 20 maggio 2010, alle ore 19:00.
Tizione e Meviona, pur convivendo insieme da molto tempo, non sono mai stati coniugati e ciascuno di essi ha un figlio, nato da precedenti relazioni. I medesimi, inoltre, vivono tuttora nello splendido appartamento romano di Via Antonelli n. 47, facente parte di un edificio costruito negli anni ’90, interamente sottoposto al vincolo storico-artistico, appartamento rispetto al quale sono contitolari, senza accrescimento, del diritto di usufrutto.
Più precisamente, Tizione, quattro anni addietro, donò al figlio Tizio la quota di proprietà pari a ½ del predetto bene, riservandosi il diritto di usufrutto vita natural durante. Lo stesso, d’accordo col compagno, fece Meviona nei confronti del proprio figlio Mevio.
Caio, coniugato dal 1974 con Caia, vorrebbe compiere un investimento acquisendo i diritti di cui sono titolari Tizio e Mevio sul predetto appartamento. A tal fine, propone ai medesimi la cessione del diritto di piena proprietà di un suo fondo, dell’estensione di circa 10.500 metri quadrati, pervenutogli nel 1994 per successione del padre Caione, il quale lo aveva nominato unico erede universale con testamento olografo depositato presso il notaio Romolo Romani.
Tizio e Mevio sono d’accordo, seppur temano che il negozio possa essere invalido a causa dell’incommerciabilità del loro appartamento, privo di ogni certificazione e garanzia relativa agli impianti.
Le parti, quindi, si rivolgono al notaio per chiedere gli opportuni chiarimenti e precisano:
- che è intenzione di Tizio e Mevio assumere l'obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti, in modo da garantire la messa in sicurezza di quell'immobile; Caio, però, conoscendo l’esigua disponibilità finanziaria dei cedenti, pretende un’ulteriore garanzia per il caso in cui i medesimi non adempiano, e Meviona si è detta disposta in tal senso; anche Tizione, infine, cercando di rendersi utile, ha dato la sua disponibilità affinché, in caso di ulteriore inadempimento della compagna, Caio possa agire nei suoi confronti, volendo addirittura attribuirgli i diritti derivanti dal c.d. contratto autonomo di garanzia;
- che Caio trasferirebbe a Tizio e Mevio il suddetto fondo agricolo, sito nel comune di Latina e, inoltre, vista la differenza di valore, verserebbe ai medesimi anche una somma di denaro, pari a euro 50.000,00, in cinque rate mensili di uguale valore e in contanti; Caio, inoltre, precisa al notaio che è sua forte intenzione quella di non far cadere in comunione legale l’intero appartamento e che la suddetta somma gli è pervenuta in forza di legato da parte del caro zio d’America Sempronio; anche la moglie, praticante avvocato, si dichiara d’accordo e afferma di voler prestare ogni più ampio consenso al riguardo, sostenendo finanche di essere a conoscenza di una recente sentenza della Suprema Corte che permetterebbe il c.d. rifiuto del coacquisto e che, ove anche detta strada a detta del notaio risultasse impraticabile, lei e il marito sarebbero disposti ad acquistare in comunione legale una quota del bene;
- che è desiderio di Tizio quello di riservarsi comunque parte del diritto d’usufrutto, con inizio dal momento in cui suo padre morirà;
- che nell’atto di donazione effettuato da Tizione mancava ogni dichiarazione urbanistica e che Caio non ha mai accettato l’eredità paterna;
- che Mevio, pochissimi giorni or sono, è incorso in gravi problemi psichici, ragion per cui gli è stato rapidamente nominato un amministratore di sostegno;
- che Tizio, impossibilitato a presenziare, è invece rappresentato in atto dal signor Cesare, cittadino italiano che parla solo il catalano, in forza di procura generale ricevuta dal Console Italiano in Nicaragua, presso cui trovasi depositato l’originale, e che la medesima procura si trova allegata in copia autenticata a un atto ricevuto dal notaio Enotrio Enotri di Roma, il cui studio si trova a pochi metri da quello del collega Romolo Romani; che, quindi, visti i tempi stretti, le parti preferirebbero, ove possibile, rivolgersi al notaio Enotri al fine di acquisire quanto necessario;
- che, rispetto al fondo di Caio, il comune di Latina non ha ancora rilasciato il relativo certificato di destinazione urbanistica;
- che Caio può sottoscrivere solo con grave difficoltà, a causa di un recente infortunio occorsogli durante il torneo aziendale di calcetto.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma alla via Induno n. 1, sul presupposto che le parti si adeguino ai suoi consigli, riceva quanto richiestogli, motivi la soluzione, accennando anche al concetto di usufrutto causale e all’assoggettabilità a collazione del coacquisto automatico ex lege di cui all’art. 177, primo comma, lett. a), c.c., e tratti in parte teorica dei riflessi sull’attività notarile della normativa in materia di sicurezza degli impianti, del rapporto tra il denaro c.d. personale e gli acquisti di cui all’art. 179, primo comma, lett. f), del concetto di astrazione causale e del ruolo del notaio rispetto alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità. Precisi, infine, la sorte del diritto di usufrutto di Tizione, ove il medesimo muoia qualche giorno dopo la stipulazione dell’atto.