Autore Topic: [TRACCIA]  o) Traccia n. 1 - Inter Vivos I - Lezione dell'11 settembre 2012  (Letto 15028 volte)

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Offline Raffaele Viggiani

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[TRACCIA] o) Traccia n. 1 - Inter Vivos I - Lezione dell'11 settembre 2012
« il: 01 Settembre 2012, 04:51:49 »
Solo per questa settimana, la traccia può essere letta e scaricata anche dai non iscritti alla scuola.

Coloro che sono già iscritti alla scuola sono pregati di scaricare la traccia cliccando qui.

La traccia è presentata in 3 versioni di difficoltà: avanzata, intermedia ed iniziale.
Chi redige l'intermedia deve omettere le parti in rosso.
Chi redige l'iniziale deve omettere le parti in rosso e in blu.

Regola:
- chi è iscritto o ha intenzione di iscriversi al corso casistico avanzato, può redigere solo la versione avanzata;
- chi è iscritto o ha intenzione di iscriversi al corso casistico semplificato, può scegliere quale delle tre versioni redigere.


Per ogni informazione sui corsi di quest'anno e sulle modalità di iscrizione, cliccate qui.



La traccia è disponibile sia in formato testuale che in allegato pdf (che trovate in fondo a questo messaggio).



La lezione di correzione di questa traccia si terrà martedì 11 settembre 2012.

Vi ricordo, inoltre, che ogni traccia settimanale - oltre ad essere svolta a casa - può redigersi anche in modalità "simulazione settimanale collaborativa" (quindi, riunendosi e svolgendo la traccia insieme ai propri compagni di studio), ogni mercoledì presso il Circolo Filologico Milanese, dalle ore 10 alle ore 18.



     Livello Avanzato

     Il notaio Romolo Romani è disperato: freneticamente gira per il suo studio alla ricerca del tanto amato sigillo. Ma non ve n’è più traccia. “Questo venerdì 17 agosto 2012 è proprio un giorno sfortunato!”, pensa tra sé e sé.
     Rassegnato - dopo innumerevoli ricerche - si rivolge alla sua fidata collaboratrice chiedendole di chiamare l’Archivio Distrettuale e il Consiglio Notarile e in quel frangente suona il campanello. Neanche il tempo di prendere fiato che, di colpo, lo storico cliente Tizio, accompagnato da altri soggetti, entra correndo e tutto agitato, e fa presente al notaio l’assoluta necessità di redigere seduta stante un atto, guarda caso tutto fuorché lineare.
     Tizio espone al notaio che quattro anni addietro per la somma di euro 900.000 ha venduto con patto di riscatto al signor Caio, insieme ai suoi due fratelli Primo e Secondo, la piena proprietà di un appartamento sito in Cosenza, ricevuto per successione legittima dal padre Tizione, senza che l’eredità fosse mai stata accettata.
     Purtroppo Caio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, è morto tre anni fa ab intestato e ha lasciato anche due fratelli, Vincenzo e Zorro. Il primo dei due, padre di due bimbi minori (Vincenzone e Vincenzino) rispettivamente di 17 anni e 1 anno, ha rinunciato a quanto spettantegli con atto del 10 maggio 2012. L’altro, invece, ha accettato.
     Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Tizia, vorrebbe riscattare le quote dell’appartamento a favore del figlio minore Tizietto, ove possibile ad eccezione di quella spettante a Zorro.
     Primo e Secondo si dicono disposti a compiere quanto necessario, pur non volendo compiere alcun atto gratuito.
     Si consideri, infine:
     - che Tizio è sordo;
     - che Primo è extracomunitario e il suo permesso di soggiorno è scaduto;
     - che Tizio ha anche un altro figlio di nome Turillo, il quale vorrebbe rendere il più possibile definitiva l’attribuzione a favore di Tizietto, eventualmente anche rinunciando a ogni possibile ed eventuale azione di opposizione, restituzione e riduzione;
     - che l’atto non è differibile, nonostante la scomparsa del sigillo, a meno di rischi per la validità negoziale;
     - che Caia è rappresentata in atto dallo stesso Tizio, in forza di procura notarile (stranamente) anch’essa mancante di sigillo;
     - che, ove possibile, la somma necessaria sarebbe versata in parte con bonifico e in parte mediante cambiali ipotecarie;
     - che in questi quattro anni l’appartamento ha subito alcune modifiche urbanistiche, avendo i titolari ottenuto nuovi volumi al suo interno.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Velletri, riceva un atto che soddisfi la volontà delle parti (ma necessariamente contenente l’esercizio del diritto di riscatto), indicando in dettaglio le quote di titolarità dell’appartamento, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica (separata dalla motivazione), dei casi in cui il notaio può rifiutarsi di ricevere un atto delineando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, del rapporto tra condizione di reciprocità e permesso di soggiorno, del contratto con se stesso e delle deroghe alla sua invalidità e, infine, della natura giuridica della vendita con patto di riscatto, illustrando le modalità per realizzare un riscatto del bene a favore di terzi.



     Livello Intermedio
     (in rosso le parti da non considerare se intendete svolgere la versione "intermedia")

     Il notaio Romolo Romani è disperato: freneticamente gira per il suo studio alla ricerca del tanto amato sigillo. Ma non ve n’è più traccia. “Questo venerdì 17 agosto 2012 è proprio un giorno sfortunato!”, pensa tra sé e sé.
     Rassegnato - dopo innumerevoli ricerche - si rivolge alla sua fidata collaboratrice chiedendole di chiamare l’Archivio Distrettuale e il Consiglio Notarile e in quel frangente suona il campanello. Neanche il tempo di prendere fiato che, di colpo, lo storico cliente Tizio, accompagnato da altri soggetti, entra correndo e tutto agitato, e fa presente al notaio l’assoluta necessità di redigere seduta stante un atto, guarda caso tutto fuorché lineare.
     Tizio espone al notaio che quattro anni addietro per la somma di euro 900.000 ha venduto con patto di riscatto al signor Caio, insieme ai suoi due fratelli Primo e Secondo, la piena proprietà di un appartamento sito in Cosenza, ricevuto per successione legittima dal padre Tizione, senza che l’eredità fosse mai stata accettata.
     Purtroppo Caio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, è morto tre anni fa ab intestato e ha lasciato anche due fratelli, Vincenzo e Zorro. Il primo dei due, padre di due bimbi minori (Vincenzone e Vincenzino) rispettivamente di 17 anni e 1 anno, ha rinunciato a quanto spettantegli con atto del 10 maggio 2012. L’altro, invece, ha accettato.
     Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Tizia, vorrebbe riscattare le quote dell’appartamento a favore del figlio minore Tizietto, ove possibile ad eccezione di quella spettante a Zorro.
     Primo e Secondo si dicono disposti a compiere quanto necessario, pur non volendo compiere alcun atto gratuito.
     Si consideri, infine:
     - che Tizio è sordo;
     - che Primo è extracomunitario e il suo permesso di soggiorno è scaduto;
     - che Tizio ha anche un altro figlio di nome Turillo, il quale vorrebbe rendere il più possibile definitiva l’attribuzione a favore di Tizietto, eventualmente anche rinunciando a ogni possibile ed eventuale azione di opposizione, restituzione e riduzione;
     - che l’atto non è differibile, nonostante la scomparsa del sigillo, a meno di rischi per la validità negoziale;
     - che Caia è rappresentata in atto dallo stesso Tizio, in forza di procura notarile (stranamente) anch’essa mancante di sigillo;
     - che, ove possibile, la somma necessaria sarebbe versata in parte con bonifico e in parte mediante cambiali ipotecarie;
     - che in questi quattro anni l’appartamento ha subito alcune modifiche urbanistiche, avendo i titolari ottenuto nuovi volumi al suo interno.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Velletri, riceva un atto che soddisfi la volontà delle parti (ma necessariamente contenente l’esercizio del diritto di riscatto), indicando in dettaglio le quote di titolarità dell’appartamento, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica (separata dalla motivazione), dei casi in cui il notaio può rifiutarsi di ricevere un atto delineando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, del rapporto tra condizione di reciprocità e permesso di soggiorno, del contratto con se stesso e delle deroghe alla sua invalidità e, infine, della natura giuridica della vendita con patto di riscatto, illustrando le modalità per realizzare un riscatto del bene a favore di terzi.



     Livello Iniziale
     (in rosso e in blu le parti da non considerare se intendete svolgere la versione "iniziale")

     Il notaio Romolo Romani è disperato: freneticamente gira per il suo studio alla ricerca del tanto amato sigillo. Ma non ve n’è più traccia. “Questo venerdì 17 agosto 2012 è proprio un giorno sfortunato!”, pensa tra sé e sé.
     Rassegnato - dopo innumerevoli ricerche - si rivolge alla sua fidata collaboratrice chiedendole di chiamare l’Archivio Distrettuale e il Consiglio Notarile e in quel frangente suona il campanello. Neanche il tempo di prendere fiato che, di colpo, lo storico cliente Tizio, accompagnato da altri soggetti, entra correndo e tutto agitato, e fa presente al notaio l’assoluta necessità di redigere seduta stante un atto, guarda caso tutto fuorché lineare.
     Tizio espone al notaio che quattro anni addietro per la somma di euro 900.000 ha venduto con patto di riscatto al signor Caio, insieme ai suoi due fratelli Primo e Secondo, la piena proprietà di un appartamento sito in Cosenza, ricevuto per successione legittima dal padre Tizione, senza che l’eredità fosse mai stata accettata.
     Purtroppo Caio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, è morto tre anni fa ab intestato e ha lasciato anche due fratelli, Vincenzo e Zorro. Il primo dei due, padre di due bimbi minori (Vincenzone e Vincenzino) rispettivamente di 17 anni e 1 anno, ha rinunciato a quanto spettantegli con atto del 10 maggio 2012. L’altro, invece, ha accettato.
     Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Tizia, vorrebbe riscattare le quote dell’appartamento a favore del figlio minore Tizietto, ove possibile ad eccezione di quella spettante a Zorro.
     Primo e Secondo si dicono disposti a compiere quanto necessario, pur non volendo compiere alcun atto gratuito.
     Si consideri, infine:
     - che Tizio è sordo;
     - che Primo è extracomunitario e il suo permesso di soggiorno è scaduto;
     - che Tizio ha anche un altro figlio di nome Turillo, il quale vorrebbe rendere il più possibile definitiva l’attribuzione a favore di Tizietto, eventualmente anche rinunciando a ogni possibile ed eventuale azione di opposizione, restituzione e riduzione;
     - che l’atto non è differibile, nonostante la scomparsa del sigillo, a meno di rischi per la validità negoziale;
     - che Caia è rappresentata in atto dallo stesso Tizio, in forza di procura notarile (stranamente) anch’essa mancante di sigillo;
     - che, ove possibile, la somma necessaria sarebbe versata in parte con bonifico e in parte mediante cambiali ipotecarie;
     - che in questi quattro anni l’appartamento ha subito alcune modifiche urbanistiche, avendo i titolari ottenuto nuovi volumi al suo interno.
     Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Velletri, riceva un atto che soddisfi la volontà delle parti (ma necessariamente contenente l’esercizio del diritto di riscatto), indicando in dettaglio le quote di titolarità dell’appartamento, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica (separata dalla motivazione), dei casi in cui il notaio può rifiutarsi di ricevere un atto delineando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, del rapporto tra condizione di reciprocità e permesso di soggiorno, del contratto con se stesso e delle deroghe alla sua invalidità e, infine, della natura giuridica della vendita con patto di riscatto, illustrando le modalità per realizzare un riscatto del bene a favore di terzi.



Qui sotto trovate le tracce in formato pdf.

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« Ultima modifica: 13 Agosto 2024, 10:57:56 da Raffaele Viggiani »

 


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