Solo per questa settimana, la traccia può essere letta e scaricata anche dai non iscritti alla scuola.
Coloro che sono già iscritti alla scuola sono pregati di scaricare la traccia cliccando qui (dove trovate, tra l'altro, anche tutte le indicazioni per la consegna).
In sintesi, coloro che richiedono la spedizione dell'elaborato a casa devono inserire, nella busta contenente il compito:
- anche un'altra busta vuota;
- già precompilata (inserendo come mittente Scuola Notarile Viggiani, Ripa di Porta Ticinese 79, 20143 Milano, e come destinatario il proprio nome, cognome e indirizzo);
- e preaffrancata (suggerisco di apporre francobolli per euro 3,60 - importo sufficiente fino a un peso massimo di 250 grammi).
La traccia è presentata in 3 versioni di difficoltà: avanzata, intermedia e iniziale.
Chi redige l'intermedia deve omettere le parti in rosso.
Chi redige l'iniziale deve omettere le parti in rosso e in blu.
Regola:
- chi è iscritto o ha intenzione di iscriversi al Corso Casistico avanzato, può redigere solo la versione avanzata;
- chi è iscritto o ha intenzione di iscriversi al Corso Casistico iniziale o intermedio, può scegliere quale delle tre versioni redigere.
Vi ricordo che il Corso Casistico annuale è composto da 30 casi settimanali, da due simulazione di 3 giorni (25, 26 e 27 novembre 2019 e 2, 3 e 4 marzo 2020), nonché da tante altre particolarità che vi invito a leggere cliccando qui.
Per ogni informazione sui corsi di quest'anno e sulle modalità di iscrizione, cliccate qui.
La traccia è disponibile sia in formato
testuale che in
allegato pdf (che trovate in fondo a questo messaggio).
La lezione di correzione di questa traccia si terrà martedì 17 settembre 2019.
L'elaborato può essere spedito solo da coloro che risultano iscritti alla scuola.
Vi ricordo, inoltre, che ogni traccia settimanale - oltre ad essere svolta a casa - può redigersi anche in modalità "simulazione settimanale collaborativa" (quindi, riunendosi e svolgendo la traccia insieme ai propri compagni di studio), ogni mercoledì o sabato presso le aule della scuola, dalle ore 10 alle ore 18.
Livello Avanzato I fratelli Tizio, Caio e Micuzza, nell’anno 2013, acquistarono, in parti uguali, un terreno edificabile sito nel Comune di Roma, via Nomentana n. 26, al fine di realizzare una palazzina per civili abitazioni e autorimesse, composta da un appartamento al primo piano, un appartamento al secondo piano, un appartamento al terzo piano collegato internamente con lastrico solare, tre locali autorimessa a piano terra e tre locali cantina al piano seminterrato.
All’epoca dell’acquisto Tizio, insegnante di educazione fisica, era celibe; Caio era coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia; Micuzza, già coniugata in regime di comunione legale dei beni con Micuzzo, era legalmente separata.
I lavori di costruzione venivano affidati all’impresa Alfa S.r.l. con la stipula di un contratto di appalto, regolarmente registrato.
Del corrispettivo pattuito in euro 600.000, dovuto dai comproprietari in parti uguali, Tizio e Caio hanno versato l’intero importo su di loro gravante, mentre Micuzza non ha corrisposto alcunché; il debito di Micuzza verso l’impresa Alfa S.r.l. è stato interamente assolto dal fratello Tizio.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, Tizio ha contratto matrimonio con Tizia in regime di comunione legale dei beni, mentre Micuzza si è riconciliata con il marito Micuzzo.
Turillo, geometra di fiducia dei tre fratelli:
– avvedutosi della mancata indicazione di un mappale nel certificato di destinazione urbanistica, allegato all’atto di acquisto del suolo, ha già loro consegnato un certificato corretto;
– ha rilevato che l’appartamento al terzo piano ha un valore maggiore degli altri.
Tizio, nel frattempo divenuto non vedente, Caio e Micuzza, tutti accompagnati dai rispettivi coniugi, si recano da Giulia Romani, titolare della sede notarile in Roma in Via Aurelia n.1, per la stipula di un atto con il quale:
– Micuzza, riconoscendosi debitrice del fratello Tizio, gli trasferisce, in luogo della somma originariamente da lei dovuta all’impresa Alfa S.r.l. e versata dallo stesso Tizio, un’area edificabile sita nel Comune di Cosenza, via Gronchi n. 10, acquistata a titolo oneroso in costanza di matrimonio e prima della separazione legale, non oggetto di attribuzione patrimoniale in sede di separazione tra i coniugi;
– i tre fratelli, consapevoli della diversità di valore dei beni assegnandi, procedono a divisione del fabbricato costruito sul terreno originariamente acquistato, attribuendo, oltre alla proporzionale quota delle parti comuni a ciascuno: a Tizio l’appartamento al terzo piano con il pertinenziale lastrico solare, un locale autorimessa e un locale cantina; a Caio l’appartamento al primo piano, con locale autorimessa e locale cantina; a Micuzza l’appartamento al secondo piano con locale autorimessa e locale cantina, con espressa dichiarazione di tutti di esclusione di qualsiasi conguaglio e di definizione di eventuali, insorgende, controversie in relazione al differente valore dei beni.
Il candidato, assunte le vesti di Giulia Romani, nel rispetto delle inderogabili norme di legge ed esercitando le sue funzioni di consiglio, riceva in data 17 settembre 2019 l’atto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica, 1) della
datio in solutum, 2) della divisione transattiva e transazione divisoria e, infine, 3) della riconciliazione tra coniugi, con riferimento agli effetti patrimoniali di essa.
Livello Intermedio (in rosso le parti da non considerare se intendete svolgere la versione "intermedia") I fratelli Tizio, Caio e Micuzza, nell’anno 2013, acquistarono, in parti uguali, un terreno edificabile sito nel Comune di Roma, via Nomentana n. 26, al fine di realizzare una palazzina per civili abitazioni e autorimesse, composta da un appartamento al primo piano, un appartamento al secondo piano, un appartamento al terzo piano collegato internamente con lastrico solare, tre locali autorimessa a piano terra e tre locali cantina al piano seminterrato.
All’epoca dell’acquisto Tizio, insegnante di educazione fisica, era celibe; Caio era coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia; Micuzza,
già coniugata in regime di comunione legale dei beni con Micuzzo,
era legalmente separata.
I lavori di costruzione venivano affidati all’impresa Alfa S.r.l. con la stipula di un contratto di appalto, regolarmente registrato.
Del corrispettivo pattuito in euro 600.000, dovuto dai comproprietari in parti uguali, Tizio e Caio hanno versato l’intero importo su di loro gravante, mentre Micuzza non ha corrisposto alcunché; il debito di Micuzza verso l’impresa Alfa S.r.l. è stato interamente assolto dal fratello Tizio.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, Tizio ha contratto matrimonio con Tizia in regime di comunione legale dei beni,
mentre Micuzza si è riconciliata con il marito Micuzzo.
Turillo, geometra di fiducia dei tre fratelli:
– avvedutosi della mancata indicazione di un mappale nel certificato di destinazione urbanistica, allegato all’atto di acquisto del suolo, ha già loro consegnato un certificato corretto;
– ha rilevato che l’appartamento al terzo piano ha un valore maggiore degli altri.
Tizio,
nel frattempo divenuto non vedente, Caio e Micuzza, tutti accompagnati dai rispettivi coniugi, si recano da Giulia Romani, titolare della sede notarile in Roma in Via Aurelia n.1, per la stipula di un atto con il quale:
– Micuzza, riconoscendosi debitrice del fratello Tizio, gli trasferisce, in luogo della somma originariamente da lei dovuta all’impresa Alfa S.r.l. e versata dallo stesso Tizio, un’area edificabile sita nel Comune di Cosenza, via Gronchi n. 10, acquistata a titolo oneroso in costanza di matrimonio
e prima della separazione legale, non oggetto di attribuzione patrimoniale in sede di separazione tra i coniugi;
– i tre fratelli, consapevoli della diversità di valore dei beni assegnandi, procedono a divisione del fabbricato costruito sul terreno originariamente acquistato, attribuendo, oltre alla proporzionale quota delle parti comuni a ciascuno: a Tizio l’appartamento al terzo piano con il pertinenziale lastrico solare, un locale autorimessa e un locale cantina; a Caio l’appartamento al primo piano, con locale autorimessa e locale cantina; a Micuzza l’appartamento al secondo piano con locale autorimessa e locale cantina, con espressa dichiarazione di tutti di esclusione di qualsiasi conguaglio e di definizione di eventuali, insorgende, controversie in relazione al differente valore dei beni.
Il candidato, assunte le vesti di Giulia Romani, nel rispetto delle inderogabili norme di legge ed esercitando le sue funzioni di consiglio, riceva in data 17 settembre 2019 l’atto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica, 1) della
datio in solutum, 2) della divisione transattiva e transazione divisoria
e, infine, 3) della riconciliazione tra coniugi, con riferimento agli effetti patrimoniali di essa.
Livello Iniziale (in rosso e in blu le parti da non considerare se intendete svolgere la versione "iniziale") I fratelli Tizio, Caio e Micuzza, nell’anno 2013, acquistarono, in parti uguali, un terreno edificabile sito nel Comune di Roma, via Nomentana n. 26, al fine di realizzare una palazzina per civili abitazioni e autorimesse, composta da un appartamento al primo piano, un appartamento al secondo piano, un appartamento al terzo piano collegato internamente con lastrico solare, tre locali autorimessa a piano terra e tre locali cantina al piano seminterrato.
All’epoca dell’acquisto Tizio, insegnante di educazione fisica, era celibe; Caio era coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia; Micuzza,
già coniugata in regime di comunione legale dei beni con Micuzzo,
era legalmente separata.
I lavori di costruzione venivano affidati all’impresa Alfa S.r.l. con la stipula di un contratto di appalto, regolarmente registrato.
Del corrispettivo pattuito in euro 600.000, dovuto dai comproprietari in parti uguali, Tizio e Caio hanno versato l’intero importo su di loro gravante, mentre Micuzza non ha corrisposto alcunché; il debito di Micuzza verso l’impresa Alfa S.r.l. è stato interamente assolto dal fratello Tizio.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, Tizio ha contratto matrimonio con Tizia in regime di comunione legale dei beni,
mentre Micuzza si è riconciliata con il marito Micuzzo.
Turillo, geometra di fiducia dei tre fratelli:
– avvedutosi della mancata indicazione di un mappale nel certificato di destinazione urbanistica, allegato all’atto di acquisto del suolo, ha già loro consegnato un certificato corretto;
–
ha rilevato che l’appartamento al terzo piano ha un valore maggiore degli altri.
Tizio,
nel frattempo divenuto non vedente, Caio e Micuzza,
tutti accompagnati dai rispettivi coniugi, si recano da Giulia Romani, titolare della sede notarile in Roma in Via Aurelia n.1, per la stipula di un atto con il quale:
– Micuzza, riconoscendosi debitrice del fratello Tizio, gli trasferisce, in luogo della somma originariamente da lei dovuta all’impresa Alfa S.r.l. e versata dallo stesso Tizio, un’area edificabile sita nel Comune di Cosenza, via Gronchi n. 10,
acquistata a titolo oneroso in costanza di matrimonio e prima della separazione legale, non oggetto di attribuzione patrimoniale in sede di separazione tra i coniugi;
– i tre fratelli,
consapevoli della diversità di valore dei beni assegnandi, procedono a divisione del fabbricato costruito sul terreno originariamente acquistato, attribuendo, oltre alla proporzionale quota delle parti comuni a ciascuno: a Tizio l’appartamento al terzo piano con il pertinenziale lastrico solare, un locale autorimessa e un locale cantina; a Caio l’appartamento al primo piano, con locale autorimessa e locale cantina; a Micuzza l’appartamento al secondo piano con locale autorimessa e locale cantina,
con espressa dichiarazione di tutti di esclusione di qualsiasi conguaglio e di definizione di eventuali, insorgende, controversie in relazione al differente valore dei beni.
Il candidato, assunte le vesti di Giulia Romani, nel rispetto delle inderogabili norme di legge ed esercitando le sue funzioni di consiglio, riceva in data 17 settembre 2019 l’atto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica, 1) della
datio in solutum, 2) della divisione
transattiva e transazione divisoria e, infine, 3) della riconciliazione tra coniugi, con riferimento agli effetti patrimoniali di essa.
Livello Iniziale (qui di seguito la traccia nella versione Iniziale, senza le parti in rosso e blu) I fratelli Tizio, Caio e Micuzza, nell’anno 2013, acquistarono, in parti uguali, un terreno edificabile sito nel Comune di Roma, via Nomentana n. 26, al fine di realizzare una palazzina per civili abitazioni e autorimesse, composta da un appartamento al primo piano, un appartamento al secondo piano, un appartamento al terzo piano collegato internamente con lastrico solare, tre locali autorimessa a piano terra e tre locali cantina al piano seminterrato.
I lavori di costruzione venivano affidati all’impresa Alfa S.r.l. con la stipula di un contratto di appalto, regolarmente registrato.
Del corrispettivo pattuito in euro 600.000, dovuto dai comproprietari in parti uguali, Tizio e Caio hanno versato l’intero importo su di loro gravante, mentre Micuzza non ha corrisposto alcunché; il debito di Micuzza verso l’impresa Alfa S.r.l. è stato interamente assolto dal fratello Tizio.
Turillo, geometra di fiducia dei tre fratelli, avvedutosi della mancata indicazione di un mappale nel certificato di destinazione urbanistica, allegato all’atto di acquisto del suolo, ha già loro consegnato un certificato corretto.
Tizio, Caio e Micuzza, si recano da Giulia Romani, titolare della sede notarile in Roma in Via Aurelia n.1, per la stipula di un atto con il quale:
– Micuzza, riconoscendosi debitrice del fratello Tizio, gli trasferisce, in luogo della somma originariamente da lei dovuta all’impresa Alfa S.r.l. e versata dallo stesso Tizio, un’area edificabile sita nel Comune di Cosenza, via Gronchi n. 10;
– i tre fratelli procedono a divisione del fabbricato costruito sul terreno originariamente acquistato, attribuendo, oltre alla proporzionale quota delle parti comuni a ciascuno: a Tizio l’appartamento al terzo piano con il pertinenziale lastrico solare, un locale autorimessa e un locale cantina; a Caio l’appartamento al primo piano, con locale autorimessa e locale cantina; a Micuzza l’appartamento al secondo piano con locale autorimessa e locale cantina.
Il candidato, assunte le vesti di Giulia Romani, nel rispetto delle inderogabili norme di legge ed esercitando le sue funzioni di consiglio, riceva in data 17 settembre 2019 l’atto richiesto, motivi la soluzione adottata e tratti, in parte teorica, 1) della
datio in solutum e 2) della divisione.
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